Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nei servizi TPL
e nei servizi di trasporto mediante noleggio autobus con conducente.

 

DOCUMENTO REDATTO IL 22-06-2021

 

Al fine di tutelare la salute ed incrementare negli ambienti di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia di SARS-CoV-2/COVID-19, l’Azienda assume il presente protocollo aziendale in attuazione:

  • Dell’Avviso Comune del 13 marzo 2020 sottoscritto da ANAV-ASSTRA-AGENZ e FILTCGIL,FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA
  • Del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto da
    Confindustria e dalle OO.SS.LL. confederali, su invito del Governo, in data 06 aprile 2021 che, ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021, adotta di concerto con il Ministero del Lavoro, aggiorna e sostituisce il previgente Protocollo del 24 aprile 2020
  • Dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivisa tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2 negli ambienti di lavoro.
  • Delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”, di cui all’allegato 15 del DPCM 2 MARZO 2021.
  • Del DL 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
  • Delle eventuali prescrizioni introdotte dalle Regioni e/o Province, in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche.
  • Del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 06 aprile 2021.
  • Del DPCM 17 giugno 2021 recante “Disposizini attuative dell’art. 9, comma 10 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
    economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
  • Del Protocollo nazionale sottoscritto da Confindustria e dalle OOSS Confederali, su invito del Governo, in data 14 marzo 2020, così come modificato il 24 aprile 2020 di cui all’allegato 12 ed allegato 14 al DPCM 07 agosto 2020, prorogato dal DPCM 7 settembre 2020 modificato con DPCM 03 novembre 2020, sostituito dal DPCM 3 dicembre 2020 recante le misure di contrasto e contenimento del COVID-19.
  • Delle linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19 del comparto turistico – imprese di noleggio autobus con conducente – prassi UNI/PDR 95.6:2021.
  • Del protocollo per il settore dei trasporti e della logistica condiviso con il Ministero dei trasporti in data 20 marzo 2020 di cui all’allegato 14) al DPCM 02 marzo 2021.
  • Dall’incontro della Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni, avvenuta il 17 giugno 2021.
  • Degli esiti dell’avvenuta consultazione del medico competente, del RLS e della RSA.
  • Del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation) in vigore dal 25/05/2018.

Vengono fatte salve eventuali prescrizioni ed obblighi introdotti successivamente alla data del presente documento da parte delle autorità competenti, anche regionali.

Attraverso l’adozione del presente protocollo, l’Azienda fornisce una prescrizione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio, e fornire altresì una comunicazione adeguata agli utenti del servizio di trasporto ed ai terzi che entrino in contatto con l’azienda e il suo personale, riguardo alle regole di comportamento generale contenute nelle “Linee Guida” citate in premessa.
Il personale, gli utenti del servizio di trasporto ed i terzi sono impegnati a uniformarsi scrupolosamente alle indicazioni del presente protocollo e ad adottare in ogni circostanza comportamenti responsabilmente cauti al fine di mantenere in sicurezza l’Azienda e i mezzi di trasporto impiegati nell’esercizio dell’attività.

 

MISURE DI PRECAUZIONE

  1. – INFORMAZIONE
  2. – COMUNICAZIONE AI CLIENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
  3. – MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
  4. – MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
  5. – PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
  6. – PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
  7. – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
  8. – GESTIONE SPAZI AZIENDALI COMUNI
  9. – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
  10. – GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
  11. – SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
  12. – GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
  13. – SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
  14. – AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

 

1. - INFORMAZIONE

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi avvisi informativi e provvede alla pubblicazione del testo del regolamento anche sul proprio sito web. In particolare, le informazioni riguardano:

  • L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi riconducibili all’influenza da COVID-19 (tosse secca, mal di gola, ecc) e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
  • Il divieto di ingresso o di permanenza in azienda qualora sussistano o, anche successivamente all’ingresso, insorgano le condizioni di rischio (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc) in presenza delle quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
  • L’obbligo per i lavoratori dell’azienda, per i dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l’azienda e per i visitatori esterni ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale da COVID-19 durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
  • L’impegno dei lavoratori dell’azienda, dei dipendenti di imprese esterne che operano presso l’Azienda e dei visitatori esterni dell’Azienda a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda e a bordo dei mezzi di trasporto.
  • In questo contesto, l’Azienda prevede l’obbligo a carico dei responsabili (Ufficio del Personale e/o Ufficio Tecnico) di informare il personale relativamente al corretto uso e alla gestione dei dispositivi di protezione individuali (mascherine, guanti, ecc.) laddove previsti, alle procedure di rilevazione della temperatura corporea ove prevista e, per quanto riguarda il personale viaggiante, agli obblighi cui è tenuto durante i servizi di trasporto. Tutte le procedure sono inviate al medico competente ed esposte nelle bacheche aziendali e consegnate al RLS, ai rappresentanti sindacali e tutti i dipendenti sono tenuti alla lettura ed ad uniformarsi alle disposizioni indicate. Eventuali comportamenti difformi da parte dei lavoratori dell’azienda solleveranno la stessa da responsabilità nei confronti degli stessi lavoratori e, nel contempo, avranno riflesso sul rapporto di lavoro ai sensi della legislazione vigente.

Oltre a rispettare quanto sopra previsto, il personale viaggiante a tutela della salute propria e di quella dei passeggeri, è obbligato durante il servizio di trasporto a:

  • Indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del servizio di trasporto;
  • Per il settore del noleggio al mantenimento della distanza interpersonale di 1mt per tutta la durata del servizio;
  • Utilizzare i guanti protettivi ogniqualvolta le esigenze di cautela lo richiedano, in special modo quando vengono effettuate le pulizie degli autobus a fine corsa ed a fine turno.
  • Per il settore del noleggio a compilare l’autodichiarazione prevista per il personale viaggiante dall’art. 5 DPCM 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020, in caso di ingresso dai territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell’Allegato C al DPCM 7 settembre 2020.
  • Osservare e far osservare ai passeggeri le procedure di salita e discesa dall’autobus evitando assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi e, il più possibile, movimenti all’interno del mezzo stesso. In particolare, la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvengono secondo flussi separati: la salita dei passeggeri è consentita normalmente dalla porta anteriore e la discesa dalla porta centrale ovvero venga individuata una modalità diversa allo scopo di evitare contatto tra chi scende e chi sale, rispettando idonei tempi di attesa, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte.
  • A richiamare l’attenzione, anche mediante predisposizione di cartelli ed infografiche a bordo e le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio pubblico.
  • Personale di noleggio: Rilevare alla partenza la temperatura dei passeggeri mediante termo scanner e, nel caso di viaggi di più giorni, ogni giorno al momento della partenza. L’avvenuta rilevazione della temperatura corporea dovrà risultare da apposito foglio di servizio, datato e sottoscritto dallo stesso personale viaggiante, che sarà conservato dall’azienda fino al termine dei 15 gg. successivi alla conclusione del viaggio.
  • Personale di noleggio: Acquisire l’autocertificazione necessaria alla deroga del distanziamento di 1 metro a bordo dell’autobus da parte dei passeggeri che non hanno provveduto tempestivamente al relativo invio tramite posta elettronica.
  • Per il settore del noleggio a compilare l’autodichiarazione prevista per il personale viaggiante dall’art. 5 DPCM 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020 per il caso di ingresso dai territori esteri indicati negli elenchi B, C, D, E ed F, riportati nell’Allegato C al DPCM 7 settembre 2020.
  • Osservare e far osservare ai passeggeri le procedure di salita e discesa dall’autobus e quelle di carico e scarico bagagli.
  • Avvisare alla partenza i passeggeri dell’obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio e di sostituirla ogni quattro ore, di igienizzare frequentemente le mani e di non utilizzare la toilette di bordo e, salvo che i casi di deroga previsti dall’allegato 15 al DPCM 7 agosto 2020, come sostituito dall’allegato A al DPCM 7 settembre 2020, di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
  • Verificare nei casi previsti, prima dell’imbarco da Paesi esteri, l’avvenuta compilazione da parte del passeggero del “Passenger Locator Form” (dPLF) , tramite supporto digitale (smartphone) o in copia cartacea, e non consentire l’imbarco in caso di mancata compilazione.
  • Verificare nei casi previsti, prima dell’imbarco, il possesso da parte del passeggero della Certificazione Verde Covid-19.
  • Allertare prontamente le Autorità sanitarie in caso di persona sintomatica a bordo dell’autobus e rispettare le procedure indicate al successivo punto 12 prima della ripresa del servizio.
  • Procedere ad ogni sosta ed ogniqualvolta sia possibile alla ventilazione naturale dell’autobus, evitando assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi e, il più possibile, movimenti all’interno del mezzo stesso.

Il personale viaggiante è tenuto altresì a rispettare ogni altra prescrizione prevista dal presente protocollo.

 

 2. - COMUNICAZIONE AI CLIENTI/UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

L’Azienda adotta idonei sistemi di informazione e divulgazione, relativi alle regole comportamentali, predisponendo forme di comunicazione su ogni mezzo di trasporto anche sul corretto utilizzo del DPI, che i clienti e gli utenti del servizio di trasporto ai sensi delle “Linee Guida” citate in premessa, sono obbligati a tenere a bordo degli autobus, in tutte le fasi del viaggio e negli stessi luoghi di transito ovvero di attesa, nelle stazioni , nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto.

In riferimento al confronto della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni con i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Ministero della Salute e dei coordinamenti interregionali in materia di trasporto e prevenzione tenuto il 17/06/2021 – si è convenuto sulla correttezza dell’interpretazione resa dalle Regioni sulla percentuale dell’80% della capacità dei mezzi di TPL nelle zone bianche.

Si è provveduto ad istituire l’app MY CICERO per l’acquisto di biglietti oppure la vendita di TESSERA IMPERSONALE per caricare il credito trasporto dei biglietti da utilizzarsi sugli autobus di linea.

Per il personale di guida all’inizio di ogni servizio di trasporto di noleggio bus e durante lo svolgimento dei servizi di linea, richiamerà i passeggeri al rigoroso obbligo di indossare la mascherina.

Per i servizi di noleggio autobus, l’Azienda, anticiperà per iscritto le regole di comportamento direttamente al capogruppo o al terzo intermediario del viaggio (agenzia di viaggio, tour operator o altro committente il servizio) con l’impegno – da assumersi contrattualmente e comunque per iscritto da parte di questi ultimi – a renderne edotti preventivamente i passeggeri che fruiranno del servizio di trasporto e l’accompagnatore.

Le regole comportamentali oggetto di informativa sono, in particolare, le seguenti:

  • L’obbligo di indossare correttamente durante tutte le fasi del viaggio una mascherina chirurgica conforme alla normativa vigente a protezione sia del naso che della bocca.
    All’inizio di ogni viaggio il conducente richiamerà i passeggeri al rigoroso rispetto degli obblighi di cui sopra. L’accompagnatore del gruppo, ove presente, coadiuverà il conducente nello svolgimento di tale compito.
    Ai passeggeri che non si attengono al rispetto di quanto previsto dalla presente linea sarà inibita la salita a bordo dell’autobus o la prosecuzione del viaggio.
  • L’obbligo di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro rispetto agli altri passeggeri e al conducente nelle fasi di salita e discesa dall’autobus, anche in occasione di soste/fermate intermedie, i passeggeri sono tenuti ad osservare le indicazioni del conducente che regolerà i tempi di salita e discesa e l’apertura delle porte utilizzabili da ciascun passeggero in modo tale da agevolare il deflusso verso la porta più vicina alla seduta evitando assembramenti.
    Nelle fasi di salita il conducente accederà all’autobus dopo i passeggeri, mentre nelle fasi di discesa sarà il conducente a precedere i passeggeri. I passeggeri sono tenuti ad evitare assembramenti e ad osservare il distanziamento di 1 metro anche negli spostamenti all’interno delle suddette aree di sosta e prima della ripartenza del servizio.
  • I passeggeri avranno l’obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea alla partenza e , nel caso di viaggi di più giorni, ogni giorno al momento della partenza.
    Ai passeggeri che non intendano sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea o per i quali risulti uno stato febbrile sarà inibita la salita a bordo dell’autobus.
  • L’azienda procede all’assegnazione dei posti, ove necessario, nel rispetto delle “Linee guida” citate in premessa.
    Si considera ricompreso tra i passeggeri anche l’accompagnatore del gruppo di noleggio.

Ai fini del rispetto delle “Linee guida” citate in premessa, l’azienda adotta pratiche di esplicita individuazione dei sedili che non possono essere occupati, contrassegnandoli prima della partenza con appositi markers. Il posto assegnato andrà rispettato durante la marcia e fino alla fine del viaggio.

Per quanto riguarda il settore del noleggio:

Il distanziamento di un metro non sarà attuato sugli autobus muniti di sedili singoli con schienale alto da contenere il capo del passeggero, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • I sedili attigui o comunque collocati ad una distanza inferiore ad 1 metro potranno essere occupati da passeggeri che vivono nella medesima unità abitativa o da passeggeri, congiunti o meno, che intrattengano rapporti interpersonali stabili, che condividono abitualmente gli stessi luoghi e/o svolgono vita sociale in comune, ovvero da minori o persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale, problematiche psichiatriche o comportamentali, o non autosufficienti con necessità di supporto di accompagnatori o operatori di assistenza (siano essi lavoratori volontari e non, parenti, conoscenti, ecc.).
    Le predette condizioni devono sussistere al momento dell’utilizzo dell’autobus e risultare da apposita autocertificazione trasmessa all’azienda con le modalità indicate al successivo paragrafo.

I passeggeri, attraverso intermediario del viaggio, agenzia o capogruppo ovvero accompagnatore dovranno far pervenire all’indirizzo di posta elettronica dell’azienda Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. una specifica autocertificazione, riferita, ove possibile, ad un momento precedente di non oltre 24 ore quello di inizio viaggio, attestante la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • di non essere affetto da SARS-CoV-2 (Covid-19) o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
  • di non accusare sintomi riconducibili al SARS-CoV-2 (Covid-19) quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da SARS-CoV-2 (Covid-19) negli ultimi 14 giorni.
  • l’impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione del servizio utilizzato.

Con la medesima autocertificazione dovrà essere altresì attestato l’eventuale rapporto di convivenza, di sussistenza di un rapporto interpersonale stabile o di assistenza o cura quale indicato nel capoverso precedente con altri passeggeri utenti del medesimo autobus.

L’invio potrà essere effettuato da ogni singolo passeggero che fruisce del servizio di trasporto ovvero cumulativamente dall’intermediario del viaggio, dal capogruppo o dall’accompagnatore.

Le autodichiarazioni saranno conservate dall’azienda, nel rispetto del regolamento UE 2016/679, per almeno 15 giorni successivi alla conclusione del viaggio.

I passeggeri che non avessero provveduto all’invio tempestivo dell’autocertificazione dovranno comunque provvedere alla relativa sottoscrizione e alla consegna al conducente al momento della salita a bordo dell’autobus alla partenza. In caso contrario è inibita la salita a bordo dell’autobus.

I passeggeri avranno l’obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea mediante termo scanner alla partenza e, nel caso di viaggi di più giorni, ogni giorno al momento della partenza.
Ai passeggeri che non intendano sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea o per i quali risulti uno stato febbrile sarà inibita la salita a bordo dell’autobus.

I passeggeri dovranno altresì rispettare le seguenti prescrizioni:

  • Il Divieto ai passeggeri di avvicinarsi al conducente, anche solo per chiedere informazioni e di utilizzare la toilette a bordo. A tal proposito il personale viaggiante, all’inizio del servizio di trasporto, comunicherà ai passeggeri le soste programmate presso le aree attrezzate.
  • L’obbligo di igienizzare frequentemente le mani nel corso del viaggio.
  • L’obbligo di asportare eventuali rifiuti prodotti durante il viaggio (bottiglie, fazzoletti, giornali, ecc.).

     

  • Al fine di limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di consegna e ritiro del bagaglio i passeggeri devono rispettare una distanza interpersonale minima di un metro ed attenersi rigorosamente alle indicazioni del conducente per l’avvicinamento, secondo idonei tempi di attesa, all’area indicata per la consegna o ritiro dei bagagli. Lo stivaggio e il prelievo del bagaglio dall’apposito vano dell’autobus saranno effettuati dal conducente.

  • In caso di servizi di trasporto internazionali e/o transfrontalieri con imbarco in un Paese estero operano le disposizioni di cui agli articoli 49 e ss. Del DPCM 2 marzo 2021 e alle Ordinanze del Ministero della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021 in vigore sino al 30 luglio 2021.
    Pertanto, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia ivi stabiliti, il personale e l’utenza son informati circa l’obbligo per chi fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale dai territori esteri di cui alle lettere B, C, D, E, ed F dell’allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021.

  • Compilare, prima dell’imbarco, il “Passenger Locator Form” in formato digitale (cd.“dPLF”) di cui alla circolare del Ministero della salute del 15 maggio 2021 secondo le modalità ivi indicate. I minori possono essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore e, in caso di minori non accompagnati, il dPLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza. Sono fatte salve le eccezioni all’obbligo di compilate il dPLF previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021.

  • Di esibire, al momento dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, il dPLF in formato digitale attraverso il proprio smartphone ovvero la relativa stampa cartacea.
    il dPLF si aggiunge all’autocertificazione sopraindicata prevista ai fini della salita a bordo dell’autobus e sostituisce l’autocertificazione di cui all’art. 50 del DPCM 2 marzo 2021 che resta
    utilizzabile, in alternativa al dPLF , solo in caso di impedimenti tecnologici.

I passeggeri, salve le eccezioni e limitazioni all’ingresso previste dalle richiamate Ordinanze del Ministero della Salute del 14 maggio e 18 giugno 2021, sono inoltre informati che:

  • in caso di ingresso per qualsiasi durata da Stati o territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021, dell’obbligo di esibire al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli la Certificazione verde Covid-19 di cui al DPCM 17 giugno 2021 da cui risulti l’effettuazione a mezzo tampone, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di un test molecolare o antigenico ovvero, in mancanza, dell’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 gg. presso il domicilio o abitazione indicato nel dPLF, con l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso e di dare comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
  • in caso di ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, dell'obbligo di  presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

Tale dichiarazione si aggiunge all’autocertificazione sopraindicata prevista ai fini della salita a bordo dell’autobus.

Il personale di noleggio, all’atto dell’imbarco deve acquisire e verificare la completezza della documentazione in possesso del passeggero, provvedendo anche alla misurazione della temperatura e vietando l’imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso la predetta documentazione non fosse completa.

I passeggeri sono informati del fatto che, laddove l’autorità regionale di destinazione imponga che il vettore comunichi il nominativo di chi effettua il viaggio, insieme ad un recapito telefonico, luogo di partenza e di arrivo, il passeggero dovrà fornire tali dati al momento della prenotazione del viaggio.
Allo stesso modo, laddove richiesto dall’autorità regionale di destinazione, il vettore informerà i passeggeri, al momento della prenotazione, dei sistemi di registrazione attivi, al fine di garantirne l’effettività.

E’ compito dell’eventuale guida/accompagnatore presente a bordo dell’autobus richiamare i passeggeri al rispetto di tutte le misure di sicurezza sopraindicate. La loro violazione, qualora sia tale da compromettere la salute e la sicurezza dei passeggeri e del conducente, potrà comportare l’interruzione del servizio di trasporto sino al ripristino di idonee misure di protezione.

I passeggeri sono quindi informati sulle regole di comportamento generale contenute nelle “Linee Guida” citate in premessa e che ciascun individuo deve aver cura di osservare con senso di responsabilità per la tutela della salute propria e del prossimo e al fine di evitare conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità competenti. La sussistenza della relazione interpersonale che consente la deroga al distanziamento potrà essere verificata dalle autorità competenti in sede di accertamento in fase di controllo.

Per ciascun servizio di trasporto di noleggio l’Azienda dovrà conservare per ameno 15 gg., nel rispetto del regolamento UE 2016/679, la lista completa dei passeggeri.

 

3. - MODALITA’ D’INGRESSO IN AZIENDA

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e non verrà registrato il dato acquisito. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro, ivi incluso l’autobus. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine qualora ne siano sprovvisti, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

  • La possibile rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.
  • L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

L’Azienda prende atto delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati nel contesto lavorativo nell’ambito dell’emergenza sanitaria nonché delle indicazioni dello stesso Garante circa il trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo e, in particolare, del fatto di non poter conoscere se un lavoratore sia vaccinato o meno contro il virus Sars-Cov-2.

A tal fine si provvede in particolare a:

  • rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le  ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
  • fornire anche oralmente l’informativa sul trattamento dei dati personali.
  • applicare le misure di sicurezza e organizzative adottate per proteggere i dati GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE in vigore dal 25 maggio 2018).
  • in caso di momentaneo isolamento dovuto al superamento della soglia di temperatura, di assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
  • raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.

L’Azienda informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARSCoV-2 (COVID-19) o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS secondo le norme richiamate nel Protocollo del 6 aprile 2021.
L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19
L’Azienda consentirà l’ingresso dei lavoratori dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

 

4.- MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

  •  Per l’accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
  • Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
  • Per fornitori/trasportatori e/o utenti linea e clienti o personale esterno, prevedere il divieto di utilizzo dei servizi igienici del personale dipendente.
  • Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali.
  • In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
  • In caso di appalti da eseguirsi nei locali e/o pertinenze aziendali, l’azienda consegnerà o trasmetterà copia del presente protocollo all’impresa appaltatrice che assumerà contrattualmente l’impegno a rendere preventivamente edotti i lavoratori addetti all’appalto.
    L’azienda deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
  • Sarà altresì ridotto per quanto possibile l’accesso ai visitatori.

 

 

5. - PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

  • L’azienda garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, nel rispetto delle disposizioni previste dalle circolari n. 5443 del 22/02/2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e delle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità.
  • L’ Azienda procede altresì all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione degli autobus e delle infrastrutture nel rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche circolare n., 5443 del 22/02/2020 e n. 17644 del 20/05/2020 del Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione periodi in relazione alle specifiche realtà aziendali.
  • In caso di cambio del conducente, nel corso di un servizio, il conducente subentrante effettua la disinfezione del volante, della leva del cambio e della cintura di sicurezza. L’Azienda adotta, altresì, interventi straordinari di sanificazione degli autobus a cadenza più ravvicinata, ove necessario, tra un servizio e l’altro.
  • In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali o dei mezzi di trasporto, si procede nel più breve tempo all’igienizzazione e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
  • Occorre garantire la pulizia ad inizio turno di tastiere, schermi, telefoni fissi, mouse e scrivanie con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti dell’officina.
  • L’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).
  • Sono messe in atto, inoltre, tutte le misure possibili volte ad avere il maggior ricambio naturale d’aria negli ambienti chiusi, siano questi veicoli oppure uffici, intensificando laddove possibile la manutenzione degli impianti di aerazione.

 

 

6. - PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

  • E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
  • E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e con i detergenti messi a disposizione dall’azienda.
  • Nei luoghi distanti dai servizi igienici ed in punti facilmente individuabili e accessibili, sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per le mani, con l’invito a un frequente uso da parte di tutti gli operatori;
  • Si ricorda che la corretta e frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone esclude la necessità di ricorrere al gel.

 

 

7. - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le “mascherine chirurgiche” sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, il cui uso è disciplinato dall’art. 5-bis del D.L. 17 MARZO 2020. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, ivi incluso l’autobus, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. È fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

  • L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.
  • L’azienda mette a disposizione di tutto il personale, quale dispositivo di protezione individuale, mascherine da utilizzare in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
  • Qualora il lavoro imponga di lavorare in spazi comuni e la distanza interpersonale sia minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine chirurgiche, o mascherine monouso o lavabili in materiale multistrato idonee a fornire un’adeguata barriera, tali da coprire dal mento al naso e da garantire aderenza e respirabilità come previsto dall’art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 07 agosto 2020, prorogato dal DPCM 7 settembre 2020 e altri dispositivi di protezione (guanti, mascherine, ecc., individuati con il supporto del medico competente) e conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. I lavoratori sono tenuti ad indossarli.
  • Nelle ipotesi di lavoro sistematico a distanza inferiore ad un metro e in mancanza di mascherine, l’Azienda, con il supporto del medico competente, individua le ipotesi alternative.
  • Per quanto riguarda il personale viaggiante, l’Azienda adotta tutti i possibili accorgimenti atti al distanziamento di almeno un metro del posto di guida dai passeggeri, oltre a mettere a disposizione nelle quantità necessarie le mascherine chirurgiche sopra indicate che il personale è tenuto ad indossarle per tutta la durata del servizio.
  • La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvengono secondo flussi separati. In particolare, la salita dei passeggeri sugli autobus è consentita solo dalla porta anteriore e la discesa dei passeggeri dalla sola porta posteriore/centrale allo scopo di evitare contatto tra chi scende e chi sale, rispettando idonei tempi di attesa, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte. In caso di mancanza della distanza di un metro dal posto di guida dai passeggeri sarà possibile la salita e la discesa da un’unica porta.
  • Per il personale viaggiante per il quale la distanza di un metro dall’utenza non sia possibile, è previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuale.
  • A riguardo, la circolare del Ministro della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n. 14916 del 29 aprile 2020, recante per oggetto “indicazioni per la rimodulazione delle misure contenitive di fase 2 in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell’emergenza SARS-COV”, contiene un’esplicita indicazione all’uso delle mascherine da parte dei conducenti e delle mascherine e dei guanti da parte dell’altro personale di controllo e/o di servizio.
  • Allo scopo di evitare assembramenti, nel rispetto delle “Linee guida” presenti in premessa, l’Azienda adotta pratiche di esplicita individuazione dei sedili che non possono essere occupati contrassegnandoli con appositi markers e si riserva la facoltà di non ammettere a bordo o di non consentire la prosecuzione del viaggio ai passeggeri la cui condotta non consente il rispetto delle suddette condizioni di trasporto.
  • Il distanziamento di un metro nei servizi di noleggio non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.
  • L’Azienda al fine di assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico extraurbano, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti a tal fine, può derogare al rispetto della distanza di un metro, garantendo un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.

 

 

8. - GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK, DEPOSITO IN GENERALE…)

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, compresi gli spogliatoi, con la previsione di una ventilazione continua dei locali ed è previsto:

  • Un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi;
  • L’obbligo di indossare sempre la mascherina in tutti gli spazi comuni;
  • Il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
  • Un’adeguata organizzazione degli spazi;
  • La sanificazione di tutta la palazzina uffici;
  • La pulizia giornaliera e l’igienizzazione degli spazi comuni, delle tastiere dei distributori di bevande;
  • E’ garantita la presenza di detergenti per l’igiene delle mani.

 

 

9. - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Nel rispetto delle previsioni e delle prerogative stabilite dal CCNL l’Azienda adotta le precauzioni funzionali di seguito indicate al fine di garantire la continuazione dell’attività dell’Azienda:

  • Disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza.
  • Procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi, previa autorizzazione delle competenti autorità per l’erogazione dei servi di trasporto di persone.
  • Rimodulazione degli spazi di lavoro compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
  • Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro o analoghe soluzioni.
  • Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
  • Utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza. Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.
  • Utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili ai sensi del D.L. n.18/2020 e degli eventuali provvedimenti successivi in raccordo agli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro anche utilizzando i permessi e periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
  • Organizzazione delle relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto, privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione; qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, occorre mantenere la distanza di almeno un metro.
  • Previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, sospendere la vendita dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi da parte degli autisti.

Il lavoro a distanza continua a essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause.

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, esser posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.

L’accesso agli spazi aziendali comuni all’interno degli stessi è contingentato, con la previsione di un tempo di sosta ridotto all’interno di tali spazi e dell’obbligo di mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro. E’ altresì obbligatoria la ventilazione continua dei locali.

 

10. - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

  • Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile i contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, ecc.)
  • Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti.
  • E’ garantita la presenza di gel igienizzante collocati in punti facilmente individuabili.

 

 

11. - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

  • Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
  • Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove, le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Ogni riunione in presenza dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione aziendale.
  • Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

 

 

12. - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

  • Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al responsabile aziendale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali; l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti.
  • L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
  • Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
  • Nel caso un passeggero manifesti, a bordo dell’autobus, sintomi riconducibili all’infezione per il COVID-19, il personale viaggiante dovrà chiedere al passeggero stesso – fermo restando l’uso della mascherina protettiva – di sedere, ove possibile, isolato rispetto agli altri passeggeri, dovrà informare le Autorità sanitarie e su indicazione di queste fermare l’autobus per consentirne lo sbarco. In tal caso il passeggero in questione rinuncia al viaggio.
  • Il personale viaggiante chiederà agli altri passeggeri di scendere dall’autobus per consentirne la ventilazione e compatibilmente con il luogo della fermata la disinfezione prima della ripresa del servizio di trasporto. Su indicazione delle Autorità sanitarie potrà essere richiesto cautelativamente ai contatti stretti del passeggero sintomatico di non risalire a bordo.
    In caso di positivi a bordo dell’autobus l’Azienda attiverà la sorveglianza sanitaria del personale viaggiante se individuato come contatto stretto dal medico competente.

 

13. - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

  • La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, secondo le indicazioni della circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e della circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
  • Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta e porrà particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.

  • Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al SARS-CoV/2-COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS, segnalando all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, provvedendo alla loro tutela nel rispetto della privacy.

  • Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. Inoltre il MC potrà, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, suggerire strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021. 14 e collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

  • In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.

  • La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (cfr. circolare del Ministero della Salute 12.10.2020 ed eventuali istruzioni successive).

  • I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o
    autorizzata dal servizio sanitario.

  • Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

 

14. - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

  • Il mancato rispetto del presente protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
  • Il presente protocollo è soggetto a periodica verifica al fine di valutarne l’applicazione e l’eventuale adeguamento delle relative regole.
  • E’ costituito in azienda un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti, e del RLS. Il comitato opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.

 

A.T.A.V. VIGO SpA